Avete già sentito parlare di “Aiuti di stato Covid”?

Si fa riferimento a tutti gli aiuti che lo Stato Italiano ha erogato per contrastare gli effetti economico-sociali provocati dalla pandemia da Covid-19.

Ne è stata istituita la sesta, e presumibilmente ultima, proroga fino al 30 giugno 2022 alla luce della ripresa, ancora in corso, dell’economia europea.

Dal 28 aprile al 30 giugno 2022 è stato, infatti, reso possibile l’invio all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica con rilascio di ricevuta che ne attesta la presa in carico, dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato “Covid” (contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso zero, e così via), grazie al modello fornito dalla suddetta.


La dichiarazione sostitutiva deve esser presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti che rientrano nel “regime ombrello”; non è obbligatoria per i soggetti che hanno già effettuato una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione dell’istanza per l’accesso agli aiuti, il quale modello già comprendeva un’autodichiarazione.
Il provvedimento attuato dall’Agenzia delle Entrate fissa anche le modalità e le specifiche tecniche da inserire nella dichiarazione sostitutiva, nonché i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali (pari ad un totale di 11,8 milioni di euro) anche attraverso aiuti successivamente ricevuti.


Per comprendere chi deve effettuare l’autodichiarazione poiché rientra nel regime “ombrello”, quali sono le modalità per effettuarla e, nel caso, le modalità di restituzione non esiti a contattarci!

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