La sicurezza sul luogo di lavoro ai tempi del Covid-19

La sicurezza sul luogo di lavoro è da sempre il “tallone di Achille” della maggior parte dei datori italiani, questo dovuto sia a tutti gli adempimenti previsti, ma soprattutto per i costi che devono supportare, purtroppo, oscurando quello che è il tema centrale: la tutela della salute dei propri dipendenti.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è noto: avendo come riferimento l’art. 32 della Costituzione, sulla tutela della salute come diritto fondamentale del cittadino, all’art. 2087 del Codice Civile, imponendo al datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta attività lavorativa alle sue dipendenze, per completarsi nel d.lgs. n. 81/2008, con una serie di obblighi e procedure per la salvaguardia della salute e prevenzione delle malattie ed infortuni sul lavoro. Allo stato attuale, non possiamo richiamare il virus Sars-covid 19, che è entrato purtroppo prepotentemente oltre che nella nostra realtà quotidiana anche nel nostro impianto normativo, con D.L. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, che ha riconosciuto il contagio da corona virus come “infortunio” e non “malattia”, con conseguente copertura INAIL. In questo caso, l’inclusione del contagio fra le ipotesi di “infortunio” e non di “malattia professionale” deriva, evidentemente, dal fatto che l’INAIL è chiamata ad equiparare la causa “virulenta” a quella “violenta”, facendola così rientrare nell’ipotesi di “infortuni” (art. 2, D.P.R. n. 1124/1965). A prescindere da questo, permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di tutela dei lavoratori anche rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA

Prima di andare ad interfacciarci con le problematiche relative ai vaccini, vogliamo, sulla linea del nostro lavorare, far chiarezza prima di intraprendere strade che necessitano di un minimo di informazioni. Richiamando quello che è il fulcro normativo della sicurezza e della salute dove assistiamo al cambiamento del concetto di salute non più inteso come assenza di malattia ma inteso come stato di benessere fisico, mentale, sociale, è opportuno tracciare bene la differenza tra infortunio e malattia , in quanto il prima si delinea come una lesione che scaturisce da una causa violenta, da un evento imprevedibile, mentre la malattia è un qualcosa che scaturire durante la prolungata attività lavorativa svolta.
I soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza e della salute formano un triangolo, dove al vertice troviamo il datore di lavoro (dirigente o preposto) che si deve coordinare con altre figure fondamentali che sono il RSPP responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e il medico competente, infine il RLS rappresentante per la sicurezza del lavoratoti e il lavoratore in se. Il datore di lavoro o chi ne fa le vedi, appunto il dirigente o preposto, è considerato nel sistema italiano come responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza, può svolgere anche il ruolo di RSPP, ma solo dopo aver seguito un corso di Formazione, anche se questa ultima figura delineata può essere svolta anche da un soggetto esterno, bisogna ricordare il compito delineato in questo campo, cime della sua partecipazione alla stesura del Documento della valutazione del rischio DVR, consulente aziendale in materie di sicurezza, coordina quelli che sono i servizi di protezione e prevenzione, propone la formazione e l’informazione ai lavoratori, elaborando anche misure preventive e protettive procedure di sicurezza. Il medico competente, ricordiamo che deve essere specializzato in medicina del lavoro o avere i requisiti previsti dalla Testo Unico sulla Sicurezza. Il medico si occupa della sorveglianza sanitaria e si interfaccia con il datore e il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, quello che dobbiamo capire che oltre a svolgere quelle che sono le visite preventive e periodiche del lavoratore, il medico competente è fondamentale perché è quello che va a certificare lo stato di salute nella vita lavorativa del soggetto considerando eventuali patologie valutando se quel soggetto può rientrare in azienda e se può svolgere la stessa mansione. Per quanto riguarda invece il Responsabile del lavoratori per la sicurezza, un soggetto che viene nominato dai lavoratori stessi, svolgendo un ruolo fondamentale in azienda in quanto accede nei luoghi dove si svolge la prestazione, viene consultato prima della stesura del documento della valutazione del rischio, oltre ad essere un punto di riferimento appunto per i lavoratori in tema di sicurezza.

OBBLIGI DEI LAVORATORI

Infine si va a delineare la figura del lavoratore, che non si deve considerare meno importante, anzi orbitano intono a questa figura una serie di obblighi che il più delle volte quanto si parla di questo tema, tendono a non considerasi, come per esempio l’utilizzo corretto delle attrezzature o delle sostanze, la segnalazione di eventuali anomalie, e di eventuali condizioni di pericolo. Dopo aver fatto una panoramica di quelle che sono le figure, bisogna dire che queste misure vengono attuate dall’uso di Dispositivi di protezione individuale, che conosciamo tutti, ci addentriamo in quelle che sono le misure idonee a tutelare i dipendenti rispetto al rischio di contagio, a partire dal DPCM 11 marzo 2020, il Governo ha previsto specifiche ‘indicazioni’ in ordine alle attività produttive e professionali per le quali è stata consentita la prosecuzione delle attività, l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale (DPI). Oltre a ciò, sono state incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro limitando, poi, per le sole attività produttive, gli spostamenti e l’accesso agli spazi.

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