Non solo donne, non solo mamme

PARI OPPORTUNITÁ IN FAMIGLIA

Viviamo un momento storico e sociale del tutto nuovo dove le analisi svolte confermano che il nesso tra “fare famiglia”, “vivere la famiglia” e lavorare non è prerogativa esclusivamente femminile. Anche il padre sembra darsi da fare per combinare le attività di cura, ma soprattutto di gioco e svago dei figli, con quelle associate al lavoro produttivo. Il nuovo padre evolutivo è innanzitutto un compagno che aiuta la madre a liberarsi dalla tirannia del materno come unico codice valido per crescere i bambini. Il coinvolgimento di entrambi i genitori nella crescita dei figli è fondamentale per il benessere dell’intera famiglia e per la creazione di un nucleo che si fondi sulle pari opportunità.

MISURE SPECIFICHE PER NEO-PADRI

In Italia le regole della previdenza hanno sempre riconosciuto il ruolo della madre riservandole una tutela particolare lasciando ai padri un ruolo di secondo piano. Negli ultimi anni, grazie ad alcune leggi, si è cercato di favorire una maggiore condivisione degli impegni familiari dedicando ai neo padri alcune misure specifiche, tuttavia rimane ancora molta strada da percorrere. Come per le mamme lavoratrici, esistono normative che prevedono la paternità (obbligatoria e facoltativa) e diversi tipi di congedo di paternità.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA OPPURE CONGEDO FACOLTATIVO

Il padre lavoratore dipendente, nei cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di assentarsi dal lavoro a causa della paternità per due giorni, anche non continuativi. L’astensione si configura come un diritto/dovere autonomo e può essere esercitato anche in concomitanza con il congedo di maternità della madre. In aggiunta all’astensione obbligatoria, la legge ha previsto un congedo facoltativo di massimo due giorni, anche non consecutivi, da usufruire sempre nei 5 mesi di vita del bambino. Si tratta di una misura alternativa al congedo obbligatorio della madre e, pertanto, condizionata alla scelta della mamma di non fruire dei giorni “ceduti” al padre.

CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO

Questi periodi di assenza spettano anche in caso di adozione o affidamento e sono pienamente retribuiti dal datore di lavoro che anticipa l’indennità per conto dell’INPS. Il padre dovrà comunicare all’azienda i periodi di congedo con un preavviso di almeno 15 giorni. I congedi ed il relativo indennizzo sono riconosciuti anche durante periodi di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione guadagni presentando apposita domanda all’INPS.

IL CONGEDO PARENTALE

La disciplina attuale riconosce ad entrambi i genitori di potersi assentare dal lavoro fruendo del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del bambino. La durata massima del congedo è di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre. La somma dei congedi concessi ai genitori non può, comunque, superare i 10 mesi elevabili a 11 se il padre ne ha fruito per di più di 3 mesi. In caso di genitore solo spettano 10 mesi complessivi.

COSA DEVI SAPERE SUL CONGEDO PARENTALE

Il congedo è indennizzato al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi (complessivi fra madre e padre) da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. I periodi eccedenti i 6 mesi, o comunque goduti fra il sesto e l’ottavo anno di età del bambino, possono essere indennizzati a condizione che il richiedente abbia un determinato reddito. C’è poi la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, ipotesi che il CCNL di riferimento non abbia previsto una apposita regolamentazione. La fruizione oraria del congedo parentale è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità (es. i riposi per allattamento).

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