Lavoro autonomo occasionale: quello che c’è da sapere

Dal 17 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro occasionale, in modo da monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale.


Il committente ha l’obbligo di comunicazione preventiva, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (e non, quindi, dell’instaurazione del rapporto di lavoro tramite contratto), tramite sms o posta elettronica.


Per lavoratore autonomo occasionale si intende colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.


Sussiste anche un provvedimento di sospensione dei lavori qualora almeno il 10% dei lavoratori occasionali presenti, al momento dell’accesso ispettivo, risulti occupato senza previa comunicazione (o per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza) con sanzioni dai 500 ai 2500 euro per ogni lavoratore presente.


La comunicazione è prevista anche per contratti di lavoro intermittente (ad esempio un ciclo integrato di prestazioni della durata non superiore ai 30 giorni) tramite servizio informatico, email o SMS.

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